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Ott 8, 2020

Il “decreto semplificazioni” rafforza il Terzo Settore

Il “decreto semplificazioni” rafforza il Terzo Settore

Ott 8, 2020

Importante passo in avanti sul fronte della co-programmazione e co-progettazione previste dalla Riforma del Terzo Settore in materia di appalti pubblici. Nell’ambito della conversione in legge del cosiddetto “Decreto semplificazioni” (decreto legge 16 luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) l’articolo 8, comma 5, ha introdotto nel Codice degli contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) una serie di misure di coordinamento con la Riforma del Terzo Settore (d.lgs. n.117/2017) che sono in grado di dare un forte impulso all’applicazione concreta del principio di sussidiarietà, dando alle pubbliche amministrazioni uno strumento tecnico per attuare i principi della co-programmazione e co-progettazione.

Riconosciuta la pari dignità giuridica del Codice del Terzo Settore e del Codice dei contratti pubblici. Ora Comuni e Regioni hanno gli strumenti per fare co-progettazione e co-programmazione

Secondo una interpretazione giuridica riduttiva, la discipilina del Codice del Terzo Settore andrebbe applicata in via residuale rispetto al Codice dei contratti pubblici, riducendone in tal modo notevolmente la portata. Ora, invece, il Decreto Semplificazioni afferma in maniera inequivocabile che i due codici operano su un piano di parità e che quindi gli istituti dell’amministrazione condivisa fanno pienamente parte della “cassetta degli attrezzi” che le pubbliche amministrazioni possono adoperare nella loro azione di governo, coinvolgendo il Terzo Settore non solo in una fase meramente gestionale, ma di programmazione e progettazione.

Allo stesso tempo, pur in modo implicito, il Decreto Semplificazioni afferma la piena compatibilità della Riforma del Terzo Settore con il quadro normativo europeo in tema di rapporti tra la Pubblica amministrazione e i privati, troncando sul nascere le remore di chi vede un insanabile contrasto tra le normative sugli appalti e quelle su co-progettazione, co-programmazione e accreditamento previste dal Codice del Terzo Settore, ridotte al rango di ristretta e residuale possibilità di deroga alla concorrenza e al mercato.

“Anzi si può sostenere che oggi la Pubblica amministrazione ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo Settore, al fine di assicurare il “coinvolgimento attivo” degli enti del Terzo Settore” ha commentato il costituzionalista Luca Gori intervistato dal sito cantiereterzosettore.it. Una forte spinta quindi all’applicazione della riforma, con l’unico neo che il Decreto Semplificazioni non si esprime in termini di obbligatorietà di questo “coinvolgimento attivo”, mentre il Codice del Terzo Settore sembra istituire un obbligo giuridico al riguardo delle pubbliche amministrazioni. Perlomeno tutti, da oggi in poi, dovranno motivare le loro scelte di coinvolgimento del Terzo Settore o meno.

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